Anna Lombroso per il Simplicissimus

Pare proprio che in Europa cresca  l’insofferenza per la produzione normativa di emergenza in materia di contrasto all’epidemia. E siccome in paesi meno commissariati dall’alto del nostro non vige la legge marziale, non si pretende a gran voce la militarizzazione, sono i tribunali non ancora speciali a pronunciarsi.  

Qualche giorno fa il tribunale di Bruxelles ha chiesto la revoca entro 30 giorni “di tutte le misure Coronavirus”, in quanto la loro base giuridica sarebbe “insufficiente”. All’origine della sentenza c’è la causa intentata dalla  Lega per i diritti umani che contestava il ricorso reiterato a decreti ministeriali aggirando il Parlamento. Le disposizioni di emergenza si erano finora richiamate alla legge sulla sicurezza civile del 2007, che consente allo Stato di reagire tempestivamente in “circostanze eccezionali”, ma il giudice ha ora stabilito che quella disposizione non può costituire l’unica base di riferimento per i decreti ministeriali. 

In Austria, ne ha scritto ieri il Simplicissimus, dove il tribunale di Vienna si è pronunciato sull’efficacia dei tamponi dichiarando che non possiedono nessuna valenza scientifica e considerandoli “non idonei e diagnosticamente non rilevanti”, proprio come da mesi sostiene l’Oms nel silenzio di governi, autorità scientifiche e  media, la sentenza è stata anche l’occasione  per condannare esplicitamente il ruolo dei media  che hanno alimentato confusione  e generato allarme, contribuendo ad ostacolare corretta  valutazione scientifica della situazione epidemica.

Le notizie non hanno avuto grande eco sulla nostra stampa, così come è passata sotto silenzio la sentenza n.54/2021del Gip del Tribunale di Reggio Emilia che ha accolto l’opposizione di due cittadini accusati di aver dichiarato il falso in un’autocertificazione, decretando l’indiscutibile illegittimità dei Dpcm e appellandosi all’articolo 13 della Costituzione che prevede la doppia garanzia. Secondo il Tribunale “solo la Legge dello Stato è tenuta a  comprimere la libertà personale, mentre i Dpcm sono solo atti amministrativi”, e in ogni caso, anche qualora lo  Stato avesse legiferato nel merito, occorrerebbe un ordine motivato da parte dell’autorità giudiziaria “ in quanto la limitazione della libertà personale è conseguente solo ad un delitto commesso”.   

Ha invece avuto larga eco il recente pronunciamento della Corte Costituzionale, la cui interpretazione entusiastica da parte di autorità e fan dell’esuberante ricorso alla decretazione d’urgenza, dovrebbe persuadere che si tratti della definitiva legittimazione del ricorso a disposizioni e strumenti di eccezione.  

In realtà la Corte  non si è pronunciata sulla costituzionalità dei Decreti del Presidente del Consiglio, né in positivo né in negativo. Si è limitata a decretare in merito al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni,  rispondendo a un ricorso, presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’impugnazione della legge regionale della Regione Valle D’Aosta, motivato dal supposto contrasto delle norme regionali con quelle contenute nei Dpcm.

La sentenza ha dato ragione al Governo, stabilendo   che spetti allo Stato la competenza a legiferare in caso di emergenza e rilevando che, di fronte ad una malattia così diffusiva, «ragioni logiche, prima che giuridiche», giustificano una disciplina unitaria nazionale. E ha chiarito che non era in discussione in quel giudizio la legittimità dei Dpcm” bensì e unicamenteil divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale” e rinviando il giudizio al   giudice amministrativo, trattandosi, sia nel caso dei Dpcm che del Dl da cui emanano,  di atti sindacabili solo in quella sede.

La logica e il buonsenso dovrebbero fa pensare che da questa decisione possa discendere quella di commissariare una Regione, un nome a caso? la Lombardia, che ha prodotto misure in aperto contrasto con quelle prese a livello nazionale, anche senza verificarne la legittimità e il rispetto del codice penale, ma suscitano il sospetto che la Corte così tempestiva nell’appoggiare la “filosofia”  che ha ispirato il Governo, sia più cauta nell’appoggiare la scelta della strumentazione normativa adottata.

E difatti basta pensare al credito  dato dall’ex Presidente Morelli  nel mese di Novembre, alla attribuzione, in forma decisamente autoritaria e indiscutibile, di “primato” assoluto al diritto alla salute rispetto agli altri diritti, fino a un anno fa, almeno nominalmente, fondamentali,  quando dichiarò che  “quando bisogna trovare un equilibrio tra il diritto alla salute, il diritto al lavoro e il diritto d’impresa (riferendosi al caso dell’Ilva. ndr)  non ce n’è uno da tutelare in maniera integrale a discapito di altri, ma, in una situazione di conflitto, ciascuno può essere sacrificato, sia pure nella misura minima possibile, per consentire la tutela degli altri”. E quindi e senza dubbio bisogna compiere  “un piccolo sacrificio di tutti i valori in campo” perché “in una situazione di conflitto, ciascun diritto può essere ridotto, per consentire la tutela degli altri”.

Si tratta di una considerazione che è servita e servirà per altre manomissioni del dettato costituzionale a cura di chi dovrebbe tutelarlo e salvaguardarlo, come dimostra la solerte applicazione dello stesso principio da parte della Cartabia momentaneamente traslocata a Via Arenula e non solo per mettere mano alle “riforme” ma per uniformare la produzione emergenziale di oggi e di domani a quello spirito di controllo e repressione della disobbedienza, allegoricamente riassunta nella relazione di sua mano in occasione della sentenza numero 5 del 2018, con la quale fu respinto il ricorso della Regione Veneto contro il decreto legge 7 giugno 2017 numero 73, che introduceva l’obbligo per dieci vaccinazioni, sei delle quali fino ad allora soltanto raccomandate.  

Scriveva allora la Cartabia che spettava al legislatore disporre “le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo“.  

E ora, un passo alla volta, il disegno si sta completando con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, cui seguirà quello imposto ad altre categorie in aperto contrasto con le norme che regolano i trattamenti sanitari obbligatori, richiesti non a caso da chi vorrebbe imporli a chi abbia avuto l’ardire di contestare le scelte delle autorità, di sollevare dubbi sull’efficacia del vaccino, di interrogarsi sulla decisione di indirizzare sforzi e risorse unicamente su un preparato, che non garantisce l’immunità, ma che avrebbe unicamente il fine terapeutico di contrastare gli effetti letali della malattia, sottraendoli alla ricerca e all’adozione di un protocollo di cura da applicare grazie al rafforzamento della medicina di base.  

Quello che succede negli altri Paesei e quello che accade anche da noi in regime di semiclandestinità, dovrebbe invitare ogni cittadino a scegliere anche quella strada per difendere quei diritti che da un anno sono diventati secondari, oggetto di doverosa rinuncia, di “piccolo sacrificio” per usare il linguaggio della Corte.

D’altra parte è da tempo che i tribunali, oggi quasi tutti volontariamente vaccinati come ha ricordato Gratteri redimendosi da posizioni considerate novax, vengono chiamati a porre riparo, si pure in modo arbitrario e disuguale, ai danni della politica, alle sue mancanze, alle sue omissioni e ai suoi soprusi.

E da tempo i cittadini hanno imparato che questo potere sostitutivo si rivela inadeguato o inefficiente, soprattutto quando l’impotenza viene abilmente impiegata come alibi e criterio per ristabilire o mantenere lo squilibrio di quella maledetta bilancia.  

Spetta a noi, se non è troppo tardi,  smentire il sofista Trasimaco, che nel V secolo ebbe a scrivere:“la giustizia non è altro che l’utile del più forte… e che una volta che ha fatto le leggi  eccolo proclamare che il giusto per i sudditi si identifica in ciò che è utile per lui.. e chi se le allontana viene punito come trasgressore sia della legge che della giustizia..”.