Ha ragione mille volte Ingroia: la sentenza della Consulta che stabilisce la distruzione delle intercettazioni delle telefonate fra Napolitano e Mancino è tutta politica. Anzi per parlare chiaro fa essa stessa parte della trattativa Stato – mafia e della segretezza, della inconfessabilità che l’accompagna. Il fatto stesso che la Corte Costituzionale abbia appoggiato la sua decisione sull’articolo 271 del codice di procedura penale, mostra chiaramente la strumentalità della sentenza.
Non sono un costituzionalista o un giurista e ed anzi devo confessare che il linguaggio leguleio mi suscita una irrefrenabile ilarità, tanto che in un’occasione sono stato redarguito e minacciato di arresto in aula. Però tento di fare un ragionamento da uomo della strada dotato di un minimo di raziocinio e soprattutto di onestà, materia ormai carente ad ogni livello. Cosa dice l’articolo 271 cpp? “Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1 , quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati” . Bene queste persone sono gli avvocati difensori, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i confessori (e qui ci sarebbe da aprire tutto un dolente capitolo), i medici, i farmacisti, le ostetriche e insomma chi esercita un’ attività “ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”. Solo in questi casi al terzo comma si prescrive la distruzione delle intercettazioni.
E’ del tutto evidente che la legge fa riferimento a funzioni concrete e professioni grazie alle quali si viene a conoscenza di fatti privati. Da questo bisognerebbe dedurne che tra le funzioni effettive del Capo dello Stato vi sia quella di dare ascolto alle suppliche di gran commis dello Stato per togliergli dai guai. Oppure che abbia doveri di medico, di ostetrico e non possiamo dire avvocato visto che l’alta carica non è mai riuscita a superare l’esame per l’abilitazione. Perché il presidente della Repubblica non ha responsabilità almeno penali solo nell’esercizio delle sue funzioni. E se non risultasse che tra i suoi doveri ci sia quello di ascoltare le suppliche di Mancino e dar loro corso, l’applicazione di questo articolo non avrebbe nulla a che vedere né con la lettera, né lo spirito della norma.
La pretestuosità della sentenza emerge dalla legge stessa. E dal momento che da nessuna parte si fa riferimento a una immunità totale del Capo dello stato, l’unica via legalmente praticabile, anche se politicamente distruttiva, sarebbe stata quella di apporre il segreto di stato su quelle intercettazioni. Ma voglio andare oltre: l’articolo 271 mostra che vanno distrutte quelle intercettazioni che riguardano un singolo nei rapporti con determinati professionisti. Ma mi chiedo se si possano considerare fatti privati quelli inerenti ai rapporti Stato mafia rivelati non a un avvocato o a un confessore, ma alla più alta carica dello stato che dovrebbe in primo luogo difendere quest’ultimo. E arrivo a chiedermi se non si possa considerare la negazione di conoscenza di aspetti oscuri della storia della Repubblica, anzi il darsi da fare perché restino tali, come un germe di alto tradimento. Che sarebbe del resto l’unica cosa di alto che ha questo presidente.
Tutto questo parte da un equivoco di fondo che la Procura di Palermo ha innescato involontariamente, per carità di Patria, come si diceva una volta, per alto senso delle istituzioni come si dire con molta più ridondante ipocrisia oggi. Cioè nel contenuto di quelle quattro telefonate (due in entrata, due in uscita) c’è di tutto fuorché irrilevanza penale (se no ci si chiede il motivo di questo bailamme per secretarle), e i giudici di Palermo, Ingroia in testa, lo sapevano. In quei nastri, entro quei files, passa uno snodo fondamentale per tutta la storia della Seconda Repubblica, non saranno il Terzo Segreto di Fatima, ma ci avrebbero fatto sapere un po’ di più sulla correttezza istituzionale di un tale che avrebbe dovuto essere il Garante della nostra Carta Fondamentale, il cui vulnus sarà difficilmente lenibile.
Per quanto ci riguarda, da comuni cittadini, aver occultato questo come altri segreti di Stato, riparandosi dietro una sentenza i cui risvolti tecnicistici sono materia per azzeccagarbugli d’ogni risma, non sposterà mai di un millimetro il giudizio morale per chi, non sapendo garantire nenche se stesso, vorrebbe (non più a mio nome) esser garante della Legge di tutti.
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Eccone un’altra che Ingroia ingoia….
Non sbagliavamo – da semplici cittadini – a vedere in questi mesi che spuntava una corona in testa al signor Giorgio che da Presidente piano piano si stava trasformando in sovrano.
Ed a noi – quei poveri semplici cittadini di cui sopra – tocca ingoiare il debito sovrano ed un sovrano indebito.
L’art.271 del cpp è abbastanza chiaro! Il Presidente Napolitano non era in quel momento nell’esercizio delle sue funzioni, quindi andrebbe processato per alto tradimento, visto che si sta parlando di trattativa Stato-mafia!
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l’art. 271 protegge le conversazioni ” private” di persone che le effettuano per il loro lavoro come il medico che viene a sapere che il suo cliente ha una malattia sessuale perchè è andato a prostitute o l’avvocato che viene a sapere che il suo cliente si trovava in una certa zona perchè lì c’è la sua amante. Ora mi sembra molto difficile ipotizzare che Mancino volesse sfogarsi con Napolitano dei suoi guai di cuore e che il compito di Napolitano sia quello di raccogliere questi sfoghi!!!
Se continuiamo a pensare ai cazzi nostri senza intervenire; se continuiamo a votare i soliti noti; se non ci ribelliamo; se, se, se… inevitabilmente i cazzi di cui sopra ce li troveremo tutti nel culo.
p.s. scusate il francesismo.
Una sola parola: che schifo!
Sergio Flamigni docet…