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L’insostenibile leggerezza della Consulta

abbe44cb7bHa ragione mille volte Ingroia: la sentenza della Consulta che stabilisce la distruzione delle intercettazioni delle telefonate fra Napolitano e Mancino è tutta politica. Anzi per parlare chiaro fa essa stessa parte della trattativa Stato – mafia e della segretezza, della inconfessabilità che l’accompagna. Il fatto stesso che la Corte Costituzionale abbia appoggiato la sua decisione sull’articolo 271 del codice di procedura penale, mostra chiaramente la strumentalità della sentenza.

Non sono un costituzionalista o un giurista e ed anzi devo confessare che il linguaggio leguleio mi suscita una irrefrenabile ilarità, tanto che in un’occasione sono stato redarguito e minacciato di arresto in aula. Però tento di fare un ragionamento da uomo della strada dotato di un minimo di raziocinio e soprattutto di onestà, materia ormai carente ad ogni livello. Cosa dice l’articolo 271 cpp?  “Non possono essere utilizzate  le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1 , quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati” . Bene queste persone sono gli avvocati difensori, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i confessori (e qui ci sarebbe da aprire tutto un dolente capitolo), i medici, i farmacisti, le ostetriche e  insomma chi esercita un’ attività “ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”. Solo in questi casi al terzo comma si prescrive la distruzione delle intercettazioni.

E’ del tutto evidente che la legge fa riferimento a funzioni concrete e professioni grazie alle quali si viene a conoscenza di fatti privati. Da questo bisognerebbe dedurne che tra le funzioni effettive del Capo dello Stato vi sia quella di dare ascolto alle suppliche di gran commis dello Stato per togliergli dai guai. Oppure che abbia doveri di medico, di ostetrico e non possiamo dire avvocato visto che l’alta carica non è mai riuscita a superare l’esame per l’abilitazione.  Perché il presidente della Repubblica non ha responsabilità almeno penali solo nell’esercizio delle sue funzioni. E se non risultasse che tra i suoi doveri ci sia quello di ascoltare le suppliche di Mancino e dar loro corso, l’applicazione di questo articolo non avrebbe nulla a che vedere né con la lettera, né lo spirito della norma.

La pretestuosità della sentenza emerge dalla legge stessa. E dal momento che da nessuna parte si fa riferimento a una immunità totale  del  Capo dello stato, l’unica via legalmente praticabile, anche se politicamente distruttiva, sarebbe stata quella di apporre il segreto di stato su quelle intercettazioni. Ma voglio andare oltre: l’articolo 271 mostra che vanno distrutte quelle intercettazioni che riguardano un singolo nei rapporti con determinati professionisti. Ma mi chiedo se si possano considerare fatti privati quelli inerenti ai rapporti Stato mafia rivelati non a un avvocato o a un confessore, ma alla più alta carica dello stato che dovrebbe in primo luogo difendere quest’ultimo. E arrivo a chiedermi se non si possa considerare la negazione di conoscenza di aspetti oscuri della storia della Repubblica, anzi il darsi da fare perché restino tali, come un germe di alto tradimento. Che sarebbe del resto l’unica cosa di alto che ha questo presidente.

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