MattarellaSe fosse disteso su un piatto di portata con lo sguardo perso e appannato di una pezzogna contornata di pomodorini non potrebbe sembrare più lesso di come appare costantemente al Quirinale e invece Mattarella è ancor peggio di Napolitano che almeno esternava e si agitava: lui tace e dice quattro parole in croce, ma si è messo come un corpo morto di traverso alla formazione del governo pretendendo di decidere sui ministri e violando così apertamente la carta fondamentale della Repubblica che non gli concede affatto questo potere. E’ accompagnato dal silenzio dei costituzionalisti che evidentemente non se la sentono di scendere a difesa della verità forse perché ancora sotto choc di fronte all’inattesa vittoria del “populismo” e al cambiamento dei riferimenti politici tradizionali, ma soprattutto il presidente della parte minoritaria degli italiani è circondato dalla canea di notisti e giornalisti che gli danno ragione e che contro ogni evidenza sostengono che lo scegliere i ministri è proprio il compito del presidente.

Essi confidano nel fatto che nessuno vada davvero a leggersi la Costituzione per vedere se ciò che viene detto è vero, visto che la passività è uno dei modi di vivere dell’inautentico contemporaneo.  Quindi penso di assolvere il mio compito semplicemente riproponendo il Titolo 2 della seconda parte della Costituzione dove vengono definiti  i poteri del presidente:

Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è  incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
Promulga le leggi  ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo  e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’ esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Ho voluto riportare tutto il testo affinché chiunque si renda conto che non soltanto non esiste alcun diritto presidenziale alla scelta dei ministri,  ma che questa facoltà non è nemmeno ipotizzabile come prassi o come possibile interpretazione tra ciò che viene espresso esplicitamente e ciò che non viene specificato. Anzi l’articolo 89 chiarisce bene la funzione rappresentativa dello stato e dei cittadini, separandola completamente dalla funzione di governo. La volontà dell’assemblea costituente emerge con chiarezza dove si dice che “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti”: questo significa appunto che l’esecutivo è del tutto separato e autonomo dal Quirinale, quindi figurarsi se i padri della carta fondamentale pensavano che i ministri potessero essere di scelta presidenziale in base alle loro idee o tendenze politiche.

Dunque la guerra contro Paolo Savona, colpevole di essere critico sull’euro, esattamente come una nutrita schiera di economisti, compresi quelli tedeschi ovvero della nazione che ha lucrato enormemente sulla moneta unica a spese nostre, è di fatto un attentato alla Costituzione. E dal momento che questo atteggiamento viene fortemente suggerito dall’esterno, rientriamo pienamente in tutti i casi dell’ Articolo ’90.  Alla faccia dei repubblichini e degli stampisti che adesso sparano a zero su un personaggio come Savona che è stato nel tempo alto dirigente di Banca d’Italia, direttore generale di Confindustria e ministro dell’industria nel governo Ciampi. Tutti titoli che per il sottoscritto suonano come un demerito, ma che non consentono agli aedi prezzolati del sistema di farne una improvvisa demonizzazione semplicemente perché ha opinioni diverse da quella di Juncker e della Merkel e soprattutto, al contrario di questi ultimi,  è in grado di farle valere tecnicamente.

E’ fin troppo chiaro che qui non ci troviamo di fronte solo al dissidio tra i vincitori e  vecchi poteri che ha come fulcro un presidente che si permette di snobbare la Costituzione (e un Paese) che dovrebbe difendere, ma siamo di fronte a un vero conflitto europeo, esploso per giunta sotto i velami marci del cosmopolitismo che cercano di nasconderlo come fossero i teli dell’incrociatore Potemkin. Siamo molto oltre i protagonisti della vicenda,  i Savini, i Di Maio, i Mattarella: siamo nel cuore del fallimento di un’idea europea titanizzata dall’imperialismo americano e dal neoliberismo, dalla guerra allo stato sociale, ai diritti e alla stessa democrazia sostanziale. A un declino di civiltà che non tollera la minima eresia al catechismo  della disuguaglianza e muove lo spread, idee prive di consistenza, persino presidenti in court bouillon o all’acqua pazza pur di non arretrare di un millimetro: perché sa che appena dietro le spalle ha il baratro.