http-o.aolcdn.comhssstoragemidas4d795a90eb3a25a1f631fce176aeee16205164303RTX35I4ASi vede che il mio karma è di avere un buon senso della realtà, ma di non capire ciò che si narra attorno ad essa. Per esempio non comprendo questa sorta di esecrazione, a volte liberamente espressa, a volte serpeggiante per la vittoria di Erdogan al referendum costituzionale che sancisce il passaggio della Turchia a un regime presidenziale. A me il sultano di Ankara non è di certo simpatico e la sua Turchia neo imperiale ancora di meno, anche al di là delle forzature occidentali, ma questo non c’entra nulla con un cambiamento istituzionale ( alla fine del post ho messo gli articoli della riforma) che di fatto ha molti contatti col sistema statunitense, considerato il modello universale di democrazia, parecchie similitudini con il sistema francese e non poche analogie con le proposte di presidenzialismo fatte in Italia per un quarto di secolo. Di per sè, se lo si estrapola dal contesto in cui dovrebbe essere applicato, non può essere considerato scandaloso, ma lo appare perché il padrone dell’Anatolia non è un  affidabile e sottomesso amico dell’occidente come lo era l’elite militare nella quale è nata e vissuta per circa un secolo la instabile democrazia turca, perché non è un laico, caratteristica che noi tendiamo a cogliere solo quando si tratta di altre religioni, perché vuole ricavarsi uno spazio di autonomia in  medio oriente non limitandosi ad essere un braccio robotico di Washington. Mettiamo che l’opposizione fosse stata di sinistra radicale e allora avremmo avuto peana incredibili a favore di Erdogan e del presidenzialismo

Ah certo la Turchia di Ataturk, peccato che prese origine dai circoli militari e nazionalisti che vollero e attuarono lo sterminio degli armeni, ma di fatto ciò che alle elites occidentali non piace di Erdogan è che pretende lo spazio che gli era stato fatto balenare in cambio dell’appoggio al caos mediorientale ed è in assoluto il primo leader di un Paese importante a servirsi della rinascita russa, dell’affacciarsi della multipolarità, giocando con la minaccia di riavvicinarsi a Mosca, cosa che non stupisce di certo in un’area instabile perché posta sulla fenditura storica tra occidente e oriente:  ma è chiaro che nell’ambito di una repubblica presidenziale, questo gioco può essere portato avanti più facilmente. Però qui vengono le sorprese perché il fattore determinante per la vittoria del sultano non sono state le steppe anatoliche, come si lascia intendere, bensì proprio l’Europa, ad onta della solita Ocse e dei suoi presunti standard che consistono nel promuovere le elezioni volute e organizzate da Washington e dichiarare non conformi tutte le altre. Si, la vittoria di misura di Erdogan è maturata grazie al voto dei residenti turchi in Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Belgio, Olanda e Bosnia che di fatto è diventata un protettorato di Ankara grazie alle gloriose guerre yugoslave: nel cuore del nostro continente il Si ha raggiunto il 60% dei voti, arrivando in qualche caso al 78%. Ora si ha voglia di demonizzare il risultato sia da parte della destra guerrociviliota, che dal Washington consensus e dagli europoidi, che dalla sinistra filo curda, di dire che c’è una spaccatura del Paese o che addirittura Erdogan esce indebolito: la semplice verità è che il fronte del No è forte numericamente nel complesso, ma completamente frazionato al suo interno fra Curdi, altre minoranze etniche, spezzoni di partito comunista, ultranazionalisti, vetero kemalisti e via dicendo, non è qualcosa da cui si può ricavare una lotta politica articolata. Così gli Usa come impero globale e le colonie occidentali sono messe di fronte al fatto che la Turchia non è più una cosa loro come hanno pensato fin dal tempo di Truman quando Washington, per controbilanciare una possibile vittoria comunista in Grecia, comprò la fedeltà di Ankara con uno stanziamento di 5 miliardi dollari a valore attuale. Insomma un’estensione del piano Marshall, benché la Turchia non fosse entrata in guerra, che prevedeva come suo contrappeso l’esclusione dei partiti comunisti dai governi.

L’informazione mainstream, quella che in nome della governabilità svende partecipazione ogni giorno, tuona in nome della democrazia, ma sul piano storico – visto che la riforma in sé non ha nulla di inammissibile dal punto di vista della democrazia formale – la vittoria di Erdogan è la prima defezione importante rispetto alla dottrina Truman e ai suoi successivi aggiornamenti politici ed economici dopo la dissoluzione del grande nemico sovietico: il voto in dei turchi di Europa dimostra che la fascinazione occidentale delle borghesie cittadine integrata e resa stabile dai milioni di emigrati sul nostro continente, è in reflusso. Il che non vuole dire che la Turchia stia regredendo politicamente, ma che questo accada in Europa che ha smesso di essere un riferimento.

Nota Ecco gli articoli più rilevanti della riforma costituzionale. Come si può vedere solo alcuni articoli,  possono presentare qualche problema rispetto alla normalità della democrazia rappresentativa.

  •  Articolo 9             La magistratura è tenuta ad agire in condizioni di imparzialità.
  •  Articolo 75          Il numero di seggi nel parlamento aumenta da 550 a 600.
  •  Articolo 76          L’età minima per candidarsi ad un’elezione scende da 25 anni a 18 anni. È abolito l’obbligo di aver completato il servizio militare obbligatorio per i candidati. Gli individui con rapporti militari sono ineleggibili e non possono partecipare alle elezioni.
  •  Articolo 78          La legislatura parlamentare è estesa da 4 a 5 anni. Le elezioni parlamentari e presidenziali si tengono nello stesso giorno ogni 5 anni. Per le presidenziali è previsto un ballottaggio se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno.
  •   Articolo 79          Vengono istituite le regole per i cosiddetti. «parlamentari di riserva», che vanno a sostituire i posti dei deputati rimasti vacanti.
  •   Articolo 87          Le funzioni del Parlamento sono: a) approvare, cambiare e abrogare le leggi; b) ratificare le convenzioni internazionali; c) discutere, approvare o respingere il bilancio dello Stato; d) nominare 7 membri del Supremo Consiglio dei Giudici e dei Pubblici Ministeri; e) usare tutti gli altri poteri previsti dalla Costituzione.
  •  Articolo 98          Il parlamento monitora il governo e il vicepresidente con ricerche parlamentari, indagini parlamentari, discussioni generali e domande scritte. L’istituto dell’interpellanza è abolito e sostituita con le indagini parlamentari. Il vicepresidente deve rispondere alle domande scritte entro 15 giorni.
  •  Articolo 101        Per candidarsi alla presidenza, un individuo deve ottenere l’approvazione di uno o più soggetti che hanno ottenuto il 5% o più nelle elezioni parlamentari precedenti e di 100.000 elettori. Il presidente eletto non è obbligato a interrompere la sua appartenenza a un partito politico.
  •    Articolo 104        Il presidente diventa sia il capo dello Stato che capo del governo, con il potere di nominare e rimuovere dall’incarico i ministri e il vicepresidente. Il presidente può emettere «decreti esecutivi». Se l’organo legislativo fa una legge sullo stesso argomento di un decreto esecutivo, quest’ultimo diventerà invalido, mentre la legge parlamentare entrerà in vigore.
  •   Articolo 105        Il Parlamento può proporre un’indagine parlamentare nei confronti del Presidente con la maggioranza assoluta (301). La proposta va discussa per 1 mese, per poi essere aperta con l’approvazione di 3/5 (360) dei deputati (votazione segreta). Concluse le indagini, il parlamento può mettere in stato di accusa il presidente con l’approvazione dei 2/3 (400) dei parlamentari (votazione segreta).
  •   Articolo 106        Il Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti. Se la Presidenza si rende vacante, le elezioni presidenziali devono svolgersi entro 45 giorni. Se le future elezioni parlamentari si dovessero svolgere entro un anno, anch’esse si svolgono lo stesso giorno delle elezioni presidenziali anticipate. Se la legislatura parlamentare termina dopo più di un anno, allora il neo-eletto presidente serve fino alla fine della legislatura, al termine della quale si svolgono sia le elezioni presidenziali che parlamentari. Questo mandato non deve essere contato per il limite massimo di due mandati del presidente. Le indagini parlamentari su possibili crimini commessi dai Vice Presidenti e ministri possono iniziare in Parlamento con il voto a favore di 3/5 deputati. A seguito del completamento delle indagini, il Parlamento può votare per incriminare il Vice Presidente o i ministri, con il voto a favore di 2/3 a favore. Se riconosciuto colpevole, il Vice Presidente o un ministro in questione viene rimosso dall’incarico solo qualora il suo crimine è uno che li escluderebbe dalla corsa per l’elezione. Se un deputato viene nominato un ministro o vice presidente, il suo mandato parlamentare termina immediatamente.
  • Articolo 116        Il Presidente o 3/5 del Parlamento possono decidere di rinnovare le elezioni politiche. In tal caso, il Presidente decade dalla carica e può essere nuovamente candidato. Le nuove elezioni saranno sia presidenziali che parlamentari.
  •   Articolo 119        La possibilità del presidente di dichiarare lo stato di emergenza è ora oggetto di approvazione parlamentare per avere effetto. Il Parlamento può estendere la durata, accorciarla o rimuoverla. Gli stati di emergenza possono essere estesi fino a quattro mesi tranne che durante la guerra, dove non ci saranno limitazioni di prolungamento. Ogni decreto presidenziale emesso durante uno stato di emergenza necessita dell’approvazione del Parlamento.
  •  Articolo 123        Il presidente ha il diritto di stabilire le regole e le procedure in materia di nomina dei funzionari dipendenti pubblici.
  •   Articolo 126        Il Presidente ha il diritto di nominare alcuni alti funzionari amministrativi.
  •   Articolo 142        Il numero dei giudici nella Corte costituzionale scende da 17 a 15. Quelli nominati dal presidente scendono da 14 a 12, mentre il Parlamento continua a nominarne 3. I tribunali militari sono aboliti a meno che non vengono istituiti per indagare sulle azioni dei soldati compiute in guerra.
  •  Articolo 159        Il Supremo Consiglio dei Giudici e dei Pubblici Ministeri viene rinominato in “Consiglio dei Giudici e dei Pubblici Ministeri”. I membri sono ridotti da 22 a 13, e i dipartimenti giudiziari scendono da 3 a 2: quattro membri sono nominati dal Presidente, sette dal parlamento, gli altri 2 membri sono il ministro della giustizia e il sottosegretario del Ministero della giustizia. Ogni membro nominato dal parlamento viene eletto in due turni: nel primo necessita dell’approvazione dei 2/3 dei parlamentari, al secondo dei 3/5.
  •   Articolo 161        ll presidente propone il bilancio dello Stato al Grande Assemblea 75 giorni prima di ogni nuova sessione annuale di bilancio. I membri della Commissione parlamentare del Bilancio possono apportare modifiche al bilancio, ma i parlamentari non possono fare proposte per cambiare la spesa pubblica. Se il bilancio non viene approvato, verrà proposto un bilancio provvisorio. Se nemmeno il bilancio provvisorio non approvato, il bilancio dell’anno precedente sarà stato utilizzato con il rapporto incrementale dell’anno precedente.
  •  Articolo temporaneo 21               Le prossime elezioni presidenziali e parlamentari si terranno il 3 novembre 2019. L’elezione del Supremo Consiglio dei Giudici e dei Pubblici Ministeri avverrà entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge. I tribunali militari sono aboliti con l’entrata in vigore della legge