Site icon il Simplicissimus

Giustizia: la filosofia dei tartufi

Ugo Genesio* per Il Simplicissimus

Lettera inviata al Corriere della Sera

Signor Direttore,

mi consenta di dissentire da alcune delle considerazioni svolte da Giuseppe Bedeschi nell’articolo di avantieri su “L’anomalia del nostro sistema liberale”, in particolare dalla tesi secondo cui il nostro sistema politico istituzionale risulterebbe turbato da un rapporto fra politica e giustizia non più in equilibrio dopo l’abolizione dell’immunità parlamentare. Per sostenere questa tesi  l’autore dell’articolo assume che la magistratura non costituisce un potere perché in uno Stato democratico-liberale “il potere è sempre e soltanto politico” in quanto fondato sul consenso, per cui “quando si parla di ‘divisione dei poteri’ si dice cosa profondamente fallace”: ne sarebbe riprova il testo della nostra Costituzione che ”non parla di potere giudiziario, bensì di ordine giudiziario (art.104)”.

Non giunge nuovo quest’ultimo argomento con cui da più parti e in varie circostanze si è cercato di inficiare il ruolo costituzionale della magistratura nel nostro ordinamento. Sennonché il richiamo testuale all’articolo 104 della Costituzione porta a tutt’altro risultato se la disposizione viene doverosamente letta per intero: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Se la magistratura è indipendente dagli “altri” poteri significa letteralmente che essa stessa è un potere, laddove il termine ‘ordine’, come è stato ampiamente spiegato, ha un valore puramente storico.

Ma oltre a questo pur decisivo argomento testuale, è tutto il complesso della normativa costituzionale, a cominciare dalla ripartizione per distinti titoli, che configura il cosiddetto ‘ordine giudiziario’ come uno dei poteri dello Stato, potere “diffuso” ma posto formalmente e sostanzialmente sullo stesso piano degli altri poteri. Ne è prova il ruolo riconosciuto al Consiglio Superiore della Magistratura, laddove resta affidato al Ministro della giustizia null’altro che l’organizzazione e il funzionamento delle attività di servizio (art.110 Cost.).

Peraltro, la configurazione del giudiziario come potere autonomo e indipendente rappresenta un punto fermo e irrinunciabile delle moderne democrazie, basate appunto sulla separazione dei poteri (“executive, legislative and judicial branch” nel sistema angloamericano).

Quanto poi alla prospettata esigenza di ridare al potere politico l’autonomia “andata perduta con la soppressione sic et simpliciter dell’immunità parlamentare” per metterlo in condizione di “svolgere tranquillamente la propria funzione fino alla fine del proprio mandato”, è il caso di chiarire una volta per tutte che un’immunità parlamentare intesa nella forma di un’esenzione dei membri del Parlamento dalla giurisdizione penale non è mai esistita nel nostro ordinamento. L’art.68 della Costituzione nel testo originario stabiliva effettivamente che i parlamentari non potessero essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: e questa norma fondamentale di garanzia non è stata toccata e neppure mai messa in discussione. Quanto alla generica responsabilità penale, invece, si prevedeva che “senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale”: quindi solo un’autorizzazione a procedere, cosa certo ben diversa, anche testualmente,  da una immunità.

Questa norma è venuta a cadere nel 1993, mantenendosi la necessità dell’autorizzazione solo per l’arresto e le perquisizioni personali o domiciliari (salva la flagranza per reati di particolare gravità). La revisione della norma in oggetto si rese inevitabile sotto la pressione dell’opinione pubblica in conseguenza del generalizzato e universalmente riconosciuto abuso di tale strumento da parte delle Camere con il rifiuto sistematico dell’autorizzazione anche in casi gravi, senza alcuna seria verifica della concreta sussistenza di un ‘fumus persecutionis’: sì che di fatto la garanzia procedimentale si era venuta praticamente trasformando in una inammissibile forma di immunità sostanziale, contrastante con la dichiarata intenzione dei padri costituenti e con lo stesso dettato costituzionale. La legge di modifica fu perciò approvata dal Parlamento quasi all’unanimità (due soli i voti contrari).

Tutto ciò considerando, l’istituto dell’autorizzazione a procedere (non immunità parlamentare) potrebbe essere oggi recuperato, a mio modesto avviso, solo con l’introduzione di correttivi idonei ad evitare il ripetersi degli abusi del passato.

* Presidente aggiunto onorario della Corte Suprema di Cassazione

Exit mobile version